Art. 21.
(Organizzazione e compiti del Consiglio nazionale).

      1. L'ordinamento di categoria disciplina l'organizzazione del Consiglio nazionale prevedendo che:

          a) il Consiglio nazionale è composto da un numero di consiglieri determinato in rapporto al numero degli Ordini territoriali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli iscritti all'albo. Il Consiglio nazionale è eletto dai consigli degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nazionale conferisce le cariche, elegge il proprio presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio stesso, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio nazionale;

          b) il controllo della tenuta dei conti e della gestione del bilancio è affidato a un collegio dei revisori dei conti, composto da due membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti, nominati dal Ministro della giustizia ogni quattro

 

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anni. Il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

      2. Spettano al Consiglio nazionale i seguenti compiti:

          a) vigilare sul rispetto dei princìpi della presente legge;

          b) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;

          c) giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Ordine territoriale, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del 1o gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;

          d) esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali;

          e) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni e organi di carattere nazionale e internazionale;

          f) formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

          g) determinare la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall'Ordine territoriale, previa esazione dei contributi a carico iscritti agli albi, e percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

          h) determinare gli standard qualitativi propri delle prestazioni professionali;

          i) adottare i regolamenti ad esso delegati dall'ordinamento di categoria;

          l) accreditare i percorsi formativi;

          m) assicurare la compiuta informativa al pubblico sulle modalità di esercizio della professione;

          n) svolgere ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 18 e al presente comma.

 

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